Contributi pubblici

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PER ASSOCIAZIONI E IMPRESE

Ai sensi dell’art. 1, commi 125-129, della legge annuale per la concorrenza n. 124 del 04/08/2017 e ss. mm., a partire dall’esercizio finanziario 2018 ed entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati nell’esercizio precedente dalle Pubbliche Amministrazioni e società controllate e/o dagli enti privati di pubblico interesse escluse le quotate devono essere pubblicate:

  • dalle imprese: nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato;
  • dai soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e da quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa: sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. 
  • dalle Associazioni, Onlus, Fondazioni, soggetti esplicitamente richiamati dall’art. 13 L. 349/1986 (associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni) e dall’art. 137 del codice di cui al D.Lgs. 206/2005 (associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale): nei propri siti o portali digitali

Contributi esclusi dall’obbligo di pubblicazione
L’obbligo di pubblicazione non si applica quando l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

 

SANZIONI

A partire dal 1° gennaio 2020 l’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. 
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

AIUTI DI STATO REGISTRATI SU RNA

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), la registrazione degli stessi nel predetto sistema sostituisce gli obblighi di pubblicazione a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, se non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Confidi Systema! s.c. procede, laddove tenuto, alle prescritte registrazioni degli aiuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. 

I beneficiari di contributi, qualificati come aiuti di stato e aiuti de minimis di cui al Regolamento UE 1407/2013, erogati da Confidi Systema! possono verificare gli importi ricevuti consultando la Sezione Trasparenza del Registro Nazionale Aiuti di Stato.

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