Per comprendere al meglio quali sono le possibili soluzioni per gestire consapevolmente l’uscita dalle moratorie non possiamo prescindere da una chiara e completa comprensione del quadro normativo di riferimento. Questo articolo ci aiuta a navigare tra Guidelines EBA, Chiarimenti di Banca d’Italia, Policy del rischio e Valutazioni discrezionali di banche e intermediari.
I riflettori sulla moratoria, argomento oggi molto dibattuto, si accesero nel 2015 con l’introduzione delle nuove definizioni di credito deteriorato e di credito ristrutturato, emanate dall’EBA e approvate dalla Commissione europea il 9 gennaio del 2015. Queste regole, in origine, si riferivano ai soli gruppi bancari. Tuttavia, la Banca d’Italia, allo scopo di continuare ad avere un’unica definizione di “attività finanziarie deteriorate” decise di estendere le nuove definizioni anche alle segnalazioni individuali di banche, SGR e tutti gli altri intermediari finanziari, compresi anche i confidi.
Con tali modifiche, la categoria delle esposizioni ristrutturate è stata sostituita dalle esposizioni oggetto di concessione, con la fondamentale differenza che si tratta ora di una qualificazione del credito, sia bonis che deteriorato, e non di una categoria a sé stante di credito deteriorato. Tali esposizioni possono ricadere alternativamente nelle categorie:
Partendo da questo quadro, in Italia ci si domandò come gestire le moratorie, in particolare quelle ope-legis, le moratorie ABI e le rinegoziazioni contrattuali offerte da banche e intermediari finanziari.
La vecchia regolamentazione, infatti, non faceva rientrare tali concessioni nella c.d. categoria dei “Crediti Ristrutturati” e si poneva, quindi, il dubbio se queste tipologie di concessioni dovevano rientrare o meno nella categoria dei crediti deteriorati prevista dalla nuova regolamentazione.
Banca d’ Italia precisò come “uno dei criteri per la classificazione delle esposizioni oggetto di concessioni fra i forborne era l’esistenza di una situazione di difficoltà finanziaria del debitore”.
Tale circostanza, come poi chiarito negli ITS EBA, richiede una valutazione discrezionale da parte dell’intermediario. Pertanto, “l’allineamento agli ITS” non consente di prevedere nella normativa dei criteri automatici di classificazione a default per effetto di una misura di “concessione“.
Vediamo ora cosa prevede la normativa attuale e quali sono i cardini rispetto al tema moratoria:
Rientrano, quindi, nella categoria dei forborne exposures (par. 163, 164, 165 ITS EBA) tutte le esposizioni a valere sulle quali è stata concessa una misura di forbearance (concessione) ad un debitore che affronta o sta per affrontare difficoltà finanziarie come ad esempio:
Le operazioni di moratoria possono, quindi, essere attribuite su tre livelli alternativi tra loro:
BONIS se sussistono le seguenti condizioni:
a. Prima concessione di moratoria;
b. Esposizione non è deteriorata e ha meno di 30 giorni di scaduto al momento della sua attivazione;
c. Rating, dove presente, non inferiore ad una certa soglia
FORBORNE PERFORMING EXPOSURES (altre esposizioni oggetto di concessione) quando è presente anche una sola delle seguenti condizioni:
a. Proroga di precedenti moratorie;
b. Esposizione non deteriorata ma con almeno 30 giorni di scaduto al momento della sua attivazione
c. Rating, ove presente, inferiore o uguale ad una certa soglia
FORBORNE NON PERFORMING WITH FORBEARANCE MEASURES (esposizioni deteriorate oggetto di concessione) quando è presente anche una sola delle seguenti condizioni
a. Concessione a soggetti in stato di default ovvero già classificati tra i crediti deteriorati al momento dell’attivazione;
b. Concessione di ulteriori moratorie o altre misure di forbearance;
c. Esposizioni forborne performing divenute scadute da più di 30 giorni nel probation period.
Venendo a ciò che è accaduto in questo ultimo anno, è bene ricordare che il 25 marzo del 2020, poco dopo lo scoppio della pandemia, l’EBA pubblicò le Linee Guida (GL) con le quali venivano indicati agli intermediari gli indirizzi volti ad attenuare qualsiasi effetto di trasferimento tra gli stadi di rischio del portafoglio e contenere il più possibile l’impatto dello shock economico sui portafogli creditizi.
L’obiettivo era logicamente quello di evitare un “automatico” incremento del credito qualificato con l’attributo forborne: in particolare l’EBA considerava lo strumento della moratoria “legislativa”, come una misura straordinaria per dare risposta agli effetti economici derivanti dalla pandemia COVID-19 e in questo senso la misura di sospensione non veniva considerata come misura individuale di concessione poiché la sospensione dei pagamenti era fissata indipendentemente dalle circostanze finanziarie specifiche dei singoli debitori.
Ai fini della rispondenza di conformità, veniva richiesto di verificare che la moratoria:
In tutti i casi in cui la moratoria non rispetti i requisiti previsti dalle linee guida EBA e quindi, si configuri come una forma di misura individuale assunta dall’intermediario tenendo conto della situazione specifica del singolo debitore, l’intermediario stesso sarebbe tenuto a valutare se tali misure individuali soddisfino o meno la definizione di forbearance ai sensi dell’articolo 47ter del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/630: ciò non comporterebbe una riclassificazione automatica delle esposizioni in parola ma, a differenza della casistica in precedenza illustrata, richiederebbe una valutazione individuale e potrebbe quindi determinare la riconduzione della misura applicata nel novero delle misure di forbearance ove ne ricorressero i presupposti.
Nel corso del 2020 si sono susseguiti diversi aggiornamenti delle GL e l’ultimo, pubblicato nel dicembre 2020 ha stabilito che la moratoria deve presentare una durata complessiva (che tenga conto, cioè, delle sospensioni accordate fin dallo scoppio della pandemia sullo stesso finanziamento) non superiore a 9 mesi. Ove la durata risulti superiore, la validità delle linee guida si interrompe al superamento di tale limite.
Tuttavia, alcune sospensioni di pagamento che erano già state concordate prima del 30 settembre 2020 superavano il limite dei 9 mesi. Per questa particolare casistica, l’EBA ha chiarito che non è applicato il limite temporale dei 9 mesi sempre nel rispetto, però, della scadenza massima del 30/6/2021.
Tre esempi per meglio comprendere:
Va da sé che al cliente può sempre essere concessa una misura di sospensione superiore ai 9 mesi anche dopo il 30/9/2020 con la conseguenza però che la sua esposizione perderebbe quelle caratteristiche di conformità previste dalle GL EBA e potrebbe essere ricondotta, a seguito di una valutazione effettuata dall’intermediario, nella categoria dei forborne exposures.
Con un’ulteriore nota di chiarimenti pubblicata lo scorso 11 febbraio la Banca d’Italia ha precisato che il limite dei 9 mesi alla durata complessiva della moratoria di cui al par. 10-bis degli Orientamenti EBA non si applica alle esposizioni oggetto di “moratorie generali di pagamento adottate in risposta alla crisi Covid-19”, concesse o rinnovate dopo il 30 settembre 2020 da parte di intermediari finanziari non appartenenti a gruppi bancari o soggetti a vigilanza consolidata. Tale regime di favore non è, quindi, applicabile alle banche e, di riflesso, ai finanziamenti garantiti dal confidi.
Ciò significa che solo nel caso di finanziamenti erogati direttamente dal confidi, soggetti a moratorie legislative “generali” e non “individuali”, continuano ad essere applicate le deroghe stabilite dalle GL EBA.
Resta comunque fermo l’obbligo di valutare nel continuo le esposizioni oggetto di moratorie generali di pagamento per identificare in modo tempestivo l’emersione di indicatori di “rischio di inadempienza” da parte dei debitori ai fini della classificazione in stato di default dell’esposizione.
La discrezionalità e il livello di valutazione è e rimane sempre di competenza delle funzioni interne del confidi.
Per quanto riguarda, invece, i finanziamenti garantiti da confidi non si può che tenere in considerazione le valutazioni effettuate dalla banca aggiornando le note informative interne. L’attributo del credito forborne è, infatti, applicabile esclusivamente ai crediti per cassa mentre sui crediti di firma può essere rilevata un’informazione qualitativa.
In ultimo va ricordato un aspetto molto importante. L’EBA nelle sue Guidelines ha voluto evidenziare che i benefici previsti non si applicano per le moratorie concesse sui nuovi prestiti erogati dopo il lancio delle misure di sospensione governative.
È necessario, infatti, garantire che la moratoria affronti un problema specifico derivante dalla pandemia COVID-19 e non venga utilizzata per nuovi prestiti concessi dopo lo scoppio dell’epidemia.
Concludendo, è prevedibile ipotizzare che nei prossimi mesi potranno essere pubblicati ulteriori aggiornamenti in tema di gestione delle moratorie tenuto conto che la situazione pandemica rimane ancora critica e le prospettive di recupero incerte.
Tutti gli operatori del credito sono attivi per meglio rispondere alle richieste di chiairmento delle imprese interessate e per valutare con la massima trasparenza le singole posizioni debitorie.
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