Flessibilità e unione di intenti per supportare le imprese di fronte all’emergenza
L’improvvisa emergenza legata all’epidemia da COVID-19 nei primi mesi del 2020 ha rappresentato e rappresenta tuttora una grave minaccia per la salute pubblica a livello mondiale, ma anche un grave shock per le economie mondiali.
Pensiamo al fermo delle catene di approvvigionamento delle materie prime, alla minore domanda da parte dei consumatori, all’effetto negativo dell’incertezza sui piani di investimento e all’impatto sulla liquidità per le imprese e sui piani di continuità aziendale.
Il Quadro temporaneo degli aiuti sarà attivo fino al 31/12/2020 per consentire agli Stati membri dell’Unione di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia di Covid-19. Si tratta quindi di un intervento che consente agli Stati membri di garantire che le imprese di tutti i tipi dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell’attività economica durante e dopo l’epidemia di COVID-19 e che rappresenta quindi una deroga rispetto alla norma generale.
Il Quadro temporaneo prevede cinque tipi di aiuti:
1. sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti;
2. garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese;
3. prestiti pubblici agevolati alle imprese;
4. garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale;
5. assicurazione del credito all’esportazione a breve termine.
FONDO DI GARANZIA, REGIME DE MINIMIS E QUADRO TEMPORANEO DEGLI AIUTI
L’applicazione del Quadro temporaneo degli aiuti all’interno delle misure di supporto al credito per le imprese varate dal governo italiano ha portato ad un potenziamento dell’attività di intervento del Fondo di Garanzia in favore delle imprese che così oggi, a certe condizioni, possono richiedere la garanzia anche al di fuori del regime degli aiuti cosiddetti “de minimis”, regime che in tempi normali regola l’attività ordinaria di accesso al Fondo.
Perché?
Il plafond “de minimis” è riservato solo alle PMI, si esaurisce mano a mano che le imprese ottengono finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia (e altri aiuti) e si “scarica” solo dopo tre anni.
La possibilità di ottenere garanzie all’interno del Quadro temporaneo supera questi aspetti e riconosce dei vantaggi in più alle aziende in quanto:
Per le imprese o le operazioni che non rientrano nelle condizioni previste dal Quadro temporaneo degli aiuti, resta comunque sempre aperta la possibilità di accedere alla garanzia del Fondo secondo il percorso ordinario e quindi in regime “de minimis”.
Va precisato che con il Decreto Liquidità – ora Legge 40 del 5 giugno 2020 – le diverse modalità di accesso alla garanzia pubblica si sono delineate in maniera più precisa.
L’azienda può accedere alla garanzia pubblica:
E’ bene ricordare che ogni singolo intervento si traduce per l’impresa in un aiuto – espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo – e che la sommatoria di questi aiuti per regime di intervento dovrà mantenersi all’interno dei massimali previsti dai singoli regolamenti – de minimis o Quadro temporaneo che siano.
L’INTERVENTO DI CONFIDI SYSTEMA!
Alla luce delle disposizioni introdotte dal Decreto Liquidità convertito nella Legge 40 del 5 giugno 2020 in Confidi Systema! abbiamo adattato i nostri prodotti finanziari incorporandovi la garanzia dello Stato nelle massime misure previste. Nello specifico del Quadro temporaneo degli Aiuti:
Per tutte le altre misure Confidi Systema! interviene massimizzando sempre i benefici per l’impresa e generando un concreto vantaggio anche per il partner bancario data la riduzione del rischio e l’alleggerimento istruttorio e amministrativo. Grazie all’elevata specializzazione maturata nella gestione di oltre 6000 domande all’anno, è lo stesso Confidi Systema! a curare l’iter di accesso al Fondo di Garanzia anche per conto del partner bancario.
CHE COS’E’ UN AIUTO DI STATO?
Volendo definire che cos’è un aiuto di stato potremmo in poche parole affermare che trattasi di una agevolazione (sotto qualsiasi forma) concessa senza corrispettivo dallo Stato, o mediante risorse statali, a soggetti che svolgono attività economica su un determinato mercato.
Il soggetto che riceve l’aiuto acquisisce un vantaggio in grado di incidere sugli scambi interni e di falsare, o minacciare di falsare, la libera concorrenza.
Una qualsivoglia misura per essere qualificata come aiuto di stato rilevante ai fini del Trattato si caratterizza quindi per la compresenza di quattro requisiti:
1) origine statale dell’aiuto (aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse pubbliche);
2) presenza di un vantaggio selettivo;
3) incidenza sulla concorrenza;
4) incidenza sugli scambi tra gli Stati membri.
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