Anticipi e Affidamenti
Sostenere temporanee esigenze di liquidità aziendali che scaturiscono da uno squilibrio momentaneo tra entrate correnti e uscite correnti. I fidi di breve termine consentono pertanto di finanziare il capitale circolante operativo (scorte di magazzino e crediti alla clientela).
SCOPERTO DI CONTO CORRENTE:
è denominato anche apertura di credito in conto corrente. L’azienda beneficiaria è autorizzata ad effettuare dal proprio conto corrente prelievi variamente ripartiti nel tempo in misura maggiore rispetto alle proprie disponibilità, con il vincolo di non superare il limite di affidamento concesso.
L’impresa utilizza lo scoperto di conto corrente a sua discrezione, anche in più soluzioni e, con versamenti successivi, ne ricostituisce l’ammontare.
E’ pertanto una linea di affidamento molto elastica e i cui costi a favore della banca sono calcolati solo sulle somme effettivamente utilizzate.
ANTICIPO IMPORT:
la banca mette a disposizione dell’importatore le risorse finanziare per poter effettuare pagamenti a favore di controparti estere a fronte di acquisti di beni o servizi. Per l’ottenimento dell’affidamento l’importatore deve produrre i documenti (fatture) che si riferiscono all’acquisto.
ANTICIPO FATTURE:
la banca anticipa all’azienda cliente l’ammontare di un credito che l’impresa vanta verso terzi per vendita di beni o prestazioni, permettendole così la realizzazione anticipata del credito.
Per l’ottenimento dell’affidamento l’impresa fornisce alla banca le fatture comprovanti le vendite effettuate e la loro data di regolamento.
Se entro la data di scadenza della fattura non si verifica l’incasso, la banca addebita all’impresa l’importo che le ha precedentemente anticipato.
ANTICIPO EXPORT:
è una forma di anticipo fatture con la differenza che le fatture anticipate dalla banca sono riferite a vendite effettuate all’estero.
ANTICIPO ORDINI (o su contratti):
permette di finanziare ordini commerciali o contratti comprensivi di più capitoli di interventi legati al tipo di commessa acquisita.
ANTICIPO EFFETTI SALVO BUON FINE (s.b.f.):
la banca mette a disposizione dell’impresa l’importo nominale delle ricevute bancarie (ri.ba) che l’azienda le presenta per l’incasso. Le banche concedono un castelletto s.b.f. attribuendo all’azienda la possibilità di effettuare prelevamenti fino alla concorrenza dell’importo delle rib.ba con scadenza futura. In caso di regolare pagamento, la banca consegna al debitore la ricevuta già quietanzata dall’impresa propria cliente. In caso di ricevuta insoluta invece, la banca restituisce all’impresa l’effetto non pagato e le addebita l’importo e le relative spese sul conto corrente. Non essendo le ri.ba dei titoli esecutivi, non è possibile elevare il protesto.
SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE:
l’impresa cede alla banca le proprie cambiali non ancora scadute e la banca, deducendo un compenso proporzionale al tempo (sconto), le anticipa il valore attuale dei crediti. Il castelletto di sconto indica l’importo massimo di effetti scontabili dall’impresa.
Nel caso in cui alla scadenza l’obbligato non provveda al pagamento, l’effetto viene protestato e la banca provvede a riaddebitare all’impresa l’importo anticipatole maggiorato delle spese sostenute.
ANTICIPO IVA E TRIBUTI:
viene accordato dietro presentazione di cartelle erariali che attestino l’esistenza di un credito fiscale.
FACTORING:
è un’operazione mediante la quale un’impresa (cedente) cede i propri crediti commerciali vantati nei confronti dei propri clienti (ceduti) ad un altro soggetto (factor).
Nel caso di factoring pro-solvendo il factor è incaricato solo della riscossione dei crediti, mentre resta in capo al cedente il rischio di insolvenza del ceduto.
Nel caso di factoring pro-soluto invece si ha sempre il servizio di riscossione crediti, ma il rischio di insolvenza commerciale passa in capo al factor.
In entrambi i casi il factor può concedere l’anticipazione dei crediti.
FIDO PROMISCUO:
è un fido che prevede utilizzi in forme tecniche differenti (anticipo fatture, anticipo import, anticipo s.b.f. etc.). Con alcune convenzioni bancarie non è possibile l’operatività del fido promiscuo con garanzia di Confidi.
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